Cambia l’azione di classe. Le regole per coloro che vogliono avanzare delle istanze contro le aziende private o imprese che gestiscono i servizi pubblici passano dal Codice del consumo al Codice civile. Viene allargato il campo d’azione: sia dal punto di vista delle persone che possono sottoscrivere la class action – attualmente circoscritta alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio di fronte al tribunale sia del tipo di tutela che si può ottenere.
Arriva la contestata “quota lite” per gli avvocati e la possibilità di aderire anche dopo la sentenza. Questo il contenuto, in sintesi, della proposta di legge del Movimento 5 stelle – a firma Angela Salafia – che l’assemblea del Senato ha approvato il 3 aprile scorso con una larga maggioranza. Il decreto è stato pubblicato sull’ultima Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 19 aprile 2020. La pdl del Movimento di fatto riprende integralmente una vecchia proposta presentata e discussa nella precedente legislatura – sempre del M5s, a firma dell’attuale ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – che però non ha mai visto la luce, dopo che il suo iter si è interrotto al Senato.
CODICE CIVILE
Come detto, la pdl prevede lo spostamento della disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Non solo, d’ora in poi la competenza a livello giurisdizionale aspetta alla sezione specializzata in materia di imprese dei rispettivi tribunali di competenza.
CHI POTRÀ PARTECIPARE
Con l’inserimento delle norme nel Codice civile viene ampliata – a livello giuridico – anche la platea di coloro che potranno aderire, ovvero tutti i cittadini e non più solo consumatori e utenti. Questi, però, dovranno essere iscritti a un’associazione consumatori e a sua volta dovrà essere registrata presso un apposito elenco pubblico del ministero della Giustizia. Sarà quest’ultimo dicastero a dettare le regole per poter entrare in lista.
PROCEDIMENTO IN TRE FASI
Le nuove regole articolano il procedimento di gruppo in tre fasi: la prima riguarda l’ammissibilità dellazione. Ad occuparsene il tribunale delle imprese che dovrà esprimersi entro un mese. Una volta accolta l’azione di classe, questa viene pubblicata su un’apposita piattaforma che dovrà essere messa a punto dal ministero della Giustizia. Poi si passa alla decisione sul merito. L’ultima fase, invece, riguarda i rimborsi, ossia la liquidazione delle somme agli aderenti alla classe, che viene decisa con decreto del giudice delegato.
IL RITO
Si utilizzerà il cosiddetto rito sommario di cognizione, senza possibilità di cambiamento. Viene, inoltre, stabilita la possibilità di sospensione del giudizio da parte del tribunale, quando è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente (ad esempio, dell’Antitrust) o un giudizio davanti al Tar.
PIÙ CASI TUTELATI
C’è poi un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate. L’azione che diventa più genericamente esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
ADESIONE
Sarà possibile aderire all’azione di classe sia prima che dopo la sentenza che accoglie l’azione.
AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA
La pdl punta ad ampliare gli strumenti di tutela, con la previsione di unazione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive.
LA (CONTESTATA) QUOTA LITI
Una norma molto discussa – e criticata soprattutto dalle opposizioni in quanto favorirebbe la nascita di contenziosi – è quella che riguarda il compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta “quota lite”.
PUBBLICITÀ AZIONE
Infine, viene previsto un ampio ricorso alla comunicazione con il fine di pubblicizzare la procedura.