La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha avviato l’esame delle proposte di legge che intervengono sulla disciplina dei partiti politici per dare attuazione all’articolo 49 della Costituzione.
Le disposizioni contenute nel testo unificato delle abbinate proposte di legge all’esame della Camera integrano, in primo luogo, le norme recate dal decreto-legge 149/2013 (conv. L. 13/2014), con particolare riguardo al contenuto necessario degli statuti, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi che assicurano una piena democraticità e trasparenza, quali le modalità di selezione dei candidati alle elezioni, le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati devono depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito adelo statuto, unadichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. E’ disciplinata, nel testo, la procedura per l’integrazione e l’eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell’interno comunichi la mancanza nella dichiarazione di uno o piu’ degli elementi richiesti. E’ altresì stabilito che in caso di mancato deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza le liste siano ricusate dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il testo introduce poi disposizioni con la finalità di assicurare la piena trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internetdel Ministero dell’interno denominata “Elezioni trasparenti“, dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
E’ altresì richiesta la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata “Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure“, dei seguenti elementi:
– lo statuto e il rendiconto, ovvero, in mancanza, le procedure per l’approvazione degli atti, nonchè ulteriori elementi quali la composizione e il numero degli organi deliberativi, le modalità di selezione delle candidature nonchè l’organo investito della rappresentanza legale;
– l’elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;
– le erogazioni di importo superiore a 5.000 euro annui, con l’indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell’anno in cui è stata percepita; per le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro le erogazioni possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’erogazione è stata effettuata. Nel caso di mancata comunicazione alla Commissione per la garanzia dei partiti politici della avvenuta pubblicazione sul sito internet delle predette erogazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, è applicata una sanzione pecuniaria pari a 30.000 euro ovvero, nel caso di pubblicazione parziale, una sanzione pari alla differenza dei due importi.
Per le erogazioni – superiori a 5.000 euro – in favore di partiti politici, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettani all’Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 4 della legge 659/1981 che vengono di conseguenza abrogati). L’inadempimento di tale obbligo è punito con una multa pecuniaria e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all’estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l’attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione.
Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione consgiunta può essere sosttuita da un’attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.
Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell’erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto conoscerle.
Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce l’obbligo di pubblicazione, nella relazione allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni.
Il testo unificato interviene, altresì, sulle sanzioni in materia di trasparenza ed obblighi di rendicontazione dei partiti politici e sulla messa a disposizione di locali esedi per lo svolgimento dell’attività politica.
Si ricorda, infine, che la Costituzione riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell’assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l’articolo 49stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». L’articolo 51 della Costituzione, al contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.