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Depistaggio: arriva la legge. Ecco i dettagli.

L’ordinamento italiano non prevede il reato specifico di depistaggio, ma utilizza una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: falsa testimonianza, calunnia, autocalunnia, favoreggiamento personale, falso ideologico, false informazioni al pubblico ministero. La proposta di legge arriva dunque dal deputato Paolo Bolognesi, PD e presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna. Da quanto si apprende dal dipartimento Giustizia del Partito Democratico e dal suo responsabile Sandro Favi, queste sono le modifiche al codice che introducono il nuovo reato.

Il nuovo delitto: reato proprio (art. 375 c.p.). Con l’articolo 1 si sostituisce l’art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale), per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

  1. immuta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  2. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La pena. E’ aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289- bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

Le attenuanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove.

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