Il nuovo Senato, l’abolizione del CNEL, i referendum e altro. Come cambierebbe la Costituzione se passasse il Sì a Referendum del 4 dicembre. Abbiamo indicato in punti le principali novità della Riforma Renzi-Boschi.
Viene definito il nuovo Senato che “rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica” e dà alla sola Camera dei Deputati la possibilità di dare la fiducia al governo. Passa dall’essere composto da 315 elementi a 95 “rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica”, aboliti anche quelli eletti all’estero; si definisce che la durata del mandato dei senatori coincide con quella del mandato del territorio in cui sono stati eletti; godono della stessa immunità parlamentare dei deputati ma non dell’indennità parlamentare, definita dal regolamento del Senato. L’articolo 59 regola l’elezione dei Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica che vengono eliminati e sostituiti con senatori nominati con mandato di soli sette anni non rinnovabili.
- Solo la Camera dei Deputati ha la funzione legislativa, i suoi membri rimangono 630 e sono eletti a suffragio universale; il Senato ha ancora la possibilità di revisione delle leggi costituzionali, dei referendum e “può deliberare proposte di modificazione del testo”. All’articolo 55 si inserisce che “le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza“.
- Il Presidente della Camera è ora la seconda carica dello Stato, superando il ruolo che è del suo pari al Senato; a questo spetta però il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo PdR.
La Corte Costituzionale può pronunciarsi sui principi di compatibilità della legge elettorale; i suoi membri vengono eletti due dal nuovo Senato e tre dalla Camera. I regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per i voti dei ddl del Governo e i decreti legge dell’Esecutivo avranno limiti maggiori.
- L’Articolo 117 (competenze tra Stato-Regione) viene rivisto: le tematiche relative a energia, infrastrutture e sistema di protezione civile sono ora di competenza dello Stato, in contrordine con le modifiche del Titolo V applicate nella riforma del 2001.
- Dall’intero testo della Costituzione scompare ogni riferimento alle province.
- Viene abrogato il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), un organismo pensato nel ’48 come anello di congiunzione tra società civile e Stato, rivelatosi improduttivo; contava 64 consiglieri e un presidente.
- Referendum: è possibile inoltrare richiesta di referendum se firmata da 500.000 cittadini come in precedenza, ma è anche approvata “se avanzata da 800.000 elettori”, si abbassa la quota necessaria per raggiungere il quorum, facendo riferimento al numero di votanti nell’ultima tornata elettorale.
- Novità sono i referendum propositivi che permettono di “interrogare” i cittadini su grandi temi di attualità. Per quanto concerne le leggi di iniziativa popolare, la raccolta delle firme necessarie sale da 50mila a 150mila, i particolari di questa modifica sono lasciati ai regolamenti della Camera.
Per leggere raffronto tra testo attuale e le modifiche approvate dal Parlamento, potete consultare questo link. Sono consultabili anche delle slides riassuntive sul sito del Governo a questo link.