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Governo

Approvata la riforma sul riordino della Protezione civile

Via libera definitivo della Camera al disegno di legge delega di riforma della Protezione civile. Il provvedimento è stato approvato con 304 voti favorevoli, 38 contrari e 107 astenuti. Le necessità di modifica nascono dal bisogno di integrare la normativa di riferimento sul sistema nazionale di Protezione Civile, riportando a unità e a maggiore equità per i cittadini la pluralità di situazioni, spesso molto disomogenee a livello territoriale, determinatesi di volta in volta per effetto delle Ordinanze emanate a seguito di eventi calamitosi.

Il costo complessivo dei danni provocati in Italia da calamità naturali è pari a circa 3,5 miliardi di euro all’anno e le risorse necessarie per fronteggiare gli effetti causati da questi eventi superano di gran lunga i costi che sarebbero necessari a prevenire i danni. Il disegno di legge è composto da un solo articolo, suddiviso in sette commi.

Il comma 1 stabilisce che la delega debba essere esercitata entro nove mesi e ne delinea gli ambiti, tra i quali la definizione delle attività di protezione civile; la distinzione tra le funzioni di carattere politico e quelle di gestione amministrativa; la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile; la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti; il finanziamento attraverso il fondo della protezione civile, il fondo per le emergenze nazionali e il fondo regionale di protezione civile; le procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale.

Il comma 2 definisce i principi e i criteri direttivi, tra i quali l’identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l’azione di protezione civile; l’omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici adottati per classificare le diverse attività; l’introduzione di strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi provvedano anche alla semplificazione normativa. Sono tra l’altro fissate, infine, una clausola di invarianza finanziaria e la possibilità che il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi.

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