Il testo approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionali-Giustizia, con l’accordo del governo, è un serio punto di equilibrio tra due fondamentali principi costituzionali: da un lato l’indipendenza, l’autonomia e la terzietà della magistratura, dall’altro il diritto all’elettorato passivo riconosciuto a tutti i cittadini. Nel passaggio alla Camera, il testo è stato reso addirittura più incisivo rispetto alla versione del Senato estendendo vincoli e limitazioni di candidabilità e ricollocamento anche per le cariche elettive regionali, le nomine a responsabili degli uffici di diretta collaborazione di ministri, presidenti di regione e sindaci e ad Authority. Un testo dunque rigoroso, puntuale ed equo, come si può evincere dalla schema allegato.
Ma facciamo un pò di chiarezza con le risposte alle domande più frequenti e le tabelle chiarificatrici su un tema che per molti è sinonimo di confusione…
- Un magistrato si può candidare?
Sì, perché l’elettorato passivo è un diritto inviolabile che la Costituzione (art. 51, comma 1) riconosce a tutti i cittadini;
- Un magistrato eletto può ritornare in magistratura?
Sì, perché il diritto a conservare il proprio posto di lavoro è espressamente sancito dalla Costituzione (art. 51, comma 3);
- A chi si applica la nuova legge?
A tutti i magistrati. Non solo agli ordinari ma anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. Siano essi in attività o fuori ruolo;
Un magistrato può candidarsi al Parlamento?
Normativa vigente Nuova normativa
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Sì, è sufficiente che si metta in aspettativa al momento di candidarsi. Non è però eleggibile nella circoscrizione elettorale dove svolge la funzione a meno che non sia in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa. * La causa di ineleggibilità vale anche in caso di scioglimento anticipato o elezioni suppletive. ** La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, Corte d’appello militare, Direzione nazionale antimafia) che hanno competenza sull’intero territorio nazionale. |
Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa (con collocamento fuori ruolo). * L’aspettativa è richiesta all’atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o elezioni suppletive. ** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti). |
- E al Parlamento europeo?
Normativa vigente Nuova normativa
| Sì, senza alcuna restrizione. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa. |
Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa (con collocamento fuori ruolo). * Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti) |
- E alla carica di presidente della Regione e consigliere regionale?
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Sì, non ci sono restrizioni alla candidabilità. E’ ineleggibile solo se si candida nella regione dove esercita le funzioni a meno che non si metta in aspettativa entro il giorno fissato per la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa. * La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Consulta, Cassazione, Consiglio di Stato) che hanno competenza sull’intero territorio nazionale. |
Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nella circoscrizione elettorale dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa (con collocamento fuori ruolo). * Le stesse regole valgono anche per consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano. ** L’aspettativa è richiesta all’atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale. *** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti). |
- Ed alla carica di sindaco e consigliere comunale o sindaco e consigliere metropolitano o circoscrizionale?
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Sì, non ci sono restrizioni alla candidabilità. E’ ineleggibile solo se si candida nell’ambito territoriale dove esercita le funzioni a meno che non si metta in aspettativa entro il giorno fissato per la candidatura. In altro ambito territoriale l’aspettativa è facoltativa (può continuare a svolgere funzioni giudiziarie). *La causa di ineleggibilità non vale per le giurisdizioni superiori (Consulta, Cassazione, Consiglio di Stato) che hanno competenza sull’intero territorio nazionale. |
Sì, ma a due condizioni: a) non può candidarsi nell’ambito territoriale (provincia) dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti; b) deve essere in aspettativa da almeno 6 mesi quando accetta la candidatura. Per la durata del mandato è obbligatoria l’aspettativa (con collocamento fuori ruolo). * L’aspettativa è richiesta all’atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale. ** Nessuna restrizione se è in pensione o si è dimesso da almeno due anni (altrimenti valgono gli stessi limiti). |
- Un magistrato può assumere incarichi di governo e di assessore regionale?
| Sì, ma deve mettersi in aspettativa al momento dell’incarico. | Sì, ma deve mettersi in aspettativa al momento dell’incarico. |
- E incarichi di assessore comunale?
Normativa vigente Nuova normativa
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Sì, senza obbligo di aspettativa. |
Sì, ma non nell’ambito territoriale (provincia) dove ha svolto le funzioni nei 5 anni precedenti e con obbligo di aspettativa al momento dell’incarico. |
- Se non viene eletto in Parlamento, il magistrato può rientrare in magistratura?
| Sì, ma per 5 anni non può esercitare le funzioni nella circoscrizione dove si è candidato. |
Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nella circoscrizione della candidatura. * Nessuna restrizione se già in servizio presso le giurisdizioni superiori. |
- Se non viene eletto al Parlamento europeo, il magistrato può rientrare in magistratura?
| Sì, senza alcuna restrizione. |
Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nella circoscrizione della candidatura. * Nessuna restrizione se già in servizio presso le giurisdizioni superiori. |
- Se non viene eletto in regione o in un ente locale, il magistrato può rientrare in magistratura?
| Sì, senza alcuna restrizione. |
Sì, ma per 2 anni non può esercitare funzioni inquirenti e rientrare in un ufficio che ricada nell’ambito territoriale (regione o comune) della candidatura. |
- Un magistrato eletto (o con incarichi di governo nazionale) può rientrare in magistratura a fine mandato?
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Sì, rientra in un distretto diverso da quello della sede di provenienza e da quello dove è stato eletto ma senza vincoli di funzioni e divieti di incarichi direttivi o semidirettivi. * Se in servizio presso la Cassazione o la Procura generale o la Direzione nazionale antimafia, rientra nell’ufficio di provenienza. |
Sì, ma a tre condizioni: a) rientra in un distretto di corte d’appello diverso da quello che comprende la circoscrizione dove è stato eletto; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali. * Se ha i requisiti, può essere assegnato alla Cassazione. ** Se già in servizio presso la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Procura nazionale antimafia, rientra nell’ufficio di provenienza ma per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. In alternativa, può optare per l’Avvocatura dello Stato, un ruolo autonomo del ministero della Giustizia o il prepensionamento (se mancano al massimo 5 anni) pagando i contributi. |
- Un magistrato eletto al Parlamento europeo può rientrare in magistratura a fine mandato?
Normativa vigente Nuova normativa
| Sì, senza alcuna restrizione. | Sì, ma a tre condizioni: a) rientra in un distretto di corte d’appello diverso da quello che comprende la circoscrizione dove è stato eletto; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali. * Se ha i requisiti, può essere assegnato alla Cassazione. ** Se già in servizio presso la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Procura nazionale antimafia, rientra nell’ufficio di provenienza ma per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. In alternativa, può optare per l’Avvocatura dello Stato, un ruolo autonomo del ministero della Giustizia o il prepensionamento (se mancano al massimo 5 anni) pagando i contributi. |
- Un magistrato eletto in regione o in un ente locale (o con incarichi di assessore) può rientrare in magistratura a fine mandato?
| Sì, senza alcuna restrizione. | Sì, ma a tre condizioni: a) rientra per 3 anni in un distretto di corte d’appello diverso da quello che comprende la circoscrizione dove è stato eletto; b) per 3 anni non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; c) per 3 anni svolge esclusivamente funzioni giudicanti collegiali. |
- Un magistrato con incarichi di diretta collaborazione (capi di gabinetto, legislativo) o di commissario straordinario o in un’Authority può rientrare?
| Rientra nell’ufficio di provenienza (se sede vacante) o in un’altra sede con le medesime funzioni. | Sì, rientra nell’ufficio di provenienza, ma per un anno non può ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. |
- Se il magistrato si candida o assume incarichi violando le regole commette un illecito disciplinare?
| Nessuna sanzione prevista. |
Sì, la sanzione disciplinare non può essere inferiore alla perdita di anzianità per due anni. |
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Glossario:
Incandidabilità: preclude la possibilità di presentare la candidatura;
Ineleggibilità: non impedisce la candidatura ma esplica i suoi effetti ex post, dopo lo svolgimento delle elezioni;
Incompatibilità: sorge solo a seguito dell’elezione e determina l’impossibilità di conservare una carica.
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