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Il divorzio all'interno un modello di uguaglianza che non esiste

L’aumentare del numero delle coppie che divorziano sta portando il legislatore a una serie di considerazioni sui correttivi da adottare nel tener conto dei casi in cui sempre ci si trova davanti a un assegno di mantenimento iniquo. Le statistiche raccontano un altra storia: le separazioni sono per la maggior parte consensuali, e solo 1 separazione su 5 si conclude con l’assegno di mantenimento del coniuge più forte economicamente. Tra le coppie che si separano, però, le donne hanno un tasso di occupazione più alto della media italiana: hanno un lavoro, cosa che evidenzia la loro maggiore libertà nel poter fare una scelta di non dipendenza economica. Infatti, il tasso di disoccupazione femminile supera il 40% e resistono differenze rilevanti di stipendio tra uomini e donne. Le donne, in questa ottica, dovrebbero lavorare mettendo in atto una forma di protezione dal matrimonio stesso. Non si tratterebbe dunque solo di considerare l’ammontare di un eventuale assegno o la capacità di risparmio ma le opportunità complessive (negate) di incrementare le proprie capacità di lavoro. I dati Istat ci informano che sono le donne sole, del Sud e con figli le persone a maggior rischio di povertà e infatti l’assegno di mantenimento tenderebbe in particolare a tutelare questi casi.

I giudici decidono quindi sulla base di un modello di uguaglianza teorico, dove la capacità di lavoro mancata delle donne non ha un suo peso, dove non si prende in considerazione il fatto che la donna che si ripresenta sul mercato del lavoro non riesce a competere con un uomo che ha investito gli anni di matrimonio non nella gestione della casa ma nella sua carriera. Se tuttavia dividere il patrimonio accumulato e la casa è ancora possibile, risulta impossibile al momento della separazione dividere la ricchezza “intangibile” che si è accumulata, ovvero la capacità di continuare a guadagnare investendo su sé stessi, oltre che sulla propria futura pensione. Di recente sono stati aggiornati i criteri per l’assegno divorzile, passando dal vecchio criterio che collegava la misura dell’assegno al parametro del “tenore di vita matrimoniale” fino al nuovo criterio che fa riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica. La natura “assistenziale” dell’assegno, che assume sempre più un accezione negativa collegata ad una concezione patrimonialistica del matrimonio, si basa su alcuni indici utili a valutare il principio dell’autoresponsabilità economica quali persone singole.

La mancanza di “mezzi adeguati” o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve tenere conto del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti mobiliari e immobiliari, ma anche delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale e della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Quest’ultimo aspetto evidenzia come sia in questo modo viene solamente ipotizzato il possesso di redditi adeguati e come si favorisca il rafforzarsi a livello di costume sociale l’idea che il principio di solidarietà non sia un interesse giuridicamente rilevante. Negli Stati Uniti invece nei casi in cui la donna abbia lasciato il proprio lavoro per prendersi cura della casa coniugale come avviene nella maggior parte dei casi in Italia, il marito ha il dovere di pagarle la formazione. Questo segnala come i due capitali umani in caso di separazione non abbiano lo stesso valore nell’analisi del “patrimonio di famiglia” costruito insieme. Il numero maggiore di procedimenti consensuali rispetto a quelli giudiziali non dipende da una minore conflittualità ma dalla necessità del coniuge più debole che si trova a dover accettare condizioni non eque, non essendo in grado di affrontare l’iter costoso e lungo per la definizione dei suoi diritti patrimoniali. Il sistema legale attuale favorisce i padri benestanti e assenti e allo stesso tempo le madri che hanno ancora la concezione del matrimonio come “sistemazione”, non garantendo in alcun modo la genitorialità paterna. Non si può quindi più ragionare sul divorzio basandosi su presupposti stereotipati nei quali si pensa che uno dei due coniugi non sia diverso dall’altro, soprattutto, in termini di tempo dedicato nel passato alla cura del nucleo familiare e, guardando al futuro, di possibilità concrete di accesso al lavoro.

 

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