I punti “critici indicati da Coldiretti nella brochure sul CETA e nella lettera inviata ai membri del Parlamento e ciò che realmente prevede l’Accordo con il Canada
Brochure Coldiretti e principio di precauzione
Coldiretti sostiene che manca un riferimento nel CETA al principio di precauzione che viene quindi ridimensionato.
Il principio di precauzione è previsto nel TFUE, all’art. 191, è obbligatorio e non può essere modificato/abrogato dal nessun accordo internazionale, incluso il CETA. Il principio non può apparire in un accordo commerciale (come accaduto finora) perché la Commissione non ha mandato a negoziare il principio né la sua applicazione con un paese terzo.
Proprio per ribadire questo concetto ed ovviare a questo tipo di osservazioni che erano state già avanzate, nella dichiarazioni allegate alla procedura del Consiglio UE per l’adozione della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell’Unione, è indicato (punto 7): “La Commissione conferma che il CETA mantiene la possibilità per l’Unione europea e gli Stati membri di applicare i loro principi fondamentali che disciplinano le attività di regolamentazione. Per l’Unione europea, tali principi comprendono quelli fissati nel trattato sull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il principio della precauzione di cui all’articolo 191, che si traduce nell’articolo 168, paragrafo 1 e nell’articolo 169, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza la Commissione conferma che nulla nell’accordo CETA impedisce l’applicazione del principio della precauzione nell’Unione europea come stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
- Equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie
Coldiretti sostiene che il CETA preveda il principio di equivalenza che a sua volta può consentire di ottenere il mutuo riconoscimento ed evitare controlli nel paese di destinazione.
Il CETA non prevede alcun obbligo al riconoscimento dell’equivalenza, ma solo la possibilità che una delle due parti accetti volontariamente l’equivalenza stessa, nel caso in cui l’altra parte possa dimostrare di raggiungere un livello analogo di protezione sanitaria. L’art. 5.6.1 del CETA indica che “La parte importatrice accetta l’equivalenza delle misure SPS adottate dalla parte esportatrice se quest’ultima dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice.” Pertanto, prodotti trattati con additivi attualmente vietati nell’UE non potranno essere importati nell’UE (l’uso del Glifosato è comunque ancora autorizzato nell’UE). Il Comitato congiunto SPS previsto dal CETA ha solo una funzione di monitoraggio e proposta. Ogni eventuale modifica del trattato in materia SPS è sottoposta, come per ogni altro aspetto del CETA, alle procedure di adozione e ratifica previste per il trattato stesso.
- Utilizzo degli ormoni
Coldiretti cita nel suo documento l’ampio utilizzo di ormoni per l’allevamento di bestiame in Canada.
Posto che resta valido quanto già detto sul principio di precauzione e criteri SPS, l’UE continuerà ad applicare la sua legislazione sul divieto degli ormoni per allevamento animale (Direttiva 96/22/EC, modificata con la Direttiva 2003/74/EC). In aggiunta, l’importazione di carne non trattata da paesi terzi che utilizzano per il loro mercato interno ormoni per allevamento è possibile solo nel caso in cui sia assicurata la “segregazione” degli allevamenti, principio che si applica anche all’uso degli antibiotici vietati nell’UE (come previsto dalla Direttiva 96/23/EC). Il CETA non ha ovviamente modificato il quadro normativo. Questo principio è stato per chiarezza riaffermato nella dichiarazioni allegate alla procedura del Consiglio UE per l’adozione della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell’Unione (Punto 26: “La Commissione ribadisce che nessuna disposizione del CETA ha ripercussioni di alcun tipo sulla normativa dell’Unione europea in materia di carne bovina trattata con ormoni. In particolare, il CETA non contiene obblighi supplementari per l’Unione europea riguardo all’importazione di carne bovina trattata con ormoni. L’Unione europea sarà pertanto libera di continuare ad applicare la propria legislazione in vigore sul divieto di sostanze ad azione ormonica a fini di stimolazione della crescita degli animali d’azienda (direttiva 96/22/CE, modificata dalla direttiva 2003/74/CE), che le consente di continuare a vietare la produzione o l’importazione di carne e prodotti forniti da animali trattati con tali sostanze. In tale contesto, la Commissione ricorda che i paesi terzi che sono autorizzati a esportare carne nell’UE e consentono l’utilizzo di stimolatori di crescita ad uso interno sono tenuti a porre in essere sistemi produttivi separati onde assicurare l’assenza di sostanze vietate per le carni esportate nell’UE. Detti sistemi devono essere controllati a norma delle disposizioni legislative dell’UE (direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti). Il CETA non modifica alcuno di questi requisiti. Le carni, comprese quelle fresche, originarie di paesi terzi, Canada incluso, possono essere importate nell’Unione europea unicamente in caso di rispetto di tutte le condizioni d’importazione dell’Unione europea comprovato da un certificato veterinario dell’autorità competente del paese di esportazione la cui affidabilità per certificare il rispetto delle condizioni d’importazione dell’Unione europea sia stata formalmente riconosciuta dalla Commissione”).
- Tutela delle Indicazioni geografiche
Coldiretti contesta lo scarso risultato ottenuti in termini quantitative (ridotto numero di IIGG riconosciute) e qualitativi (mancata previsione di sanzioni penali, coesistenza, protezione affievolita per alcune IIGG).
Le Indicazioni Geografiche, di fatto un sistema di marchi collettivi legati ad un territorio, finora non sono riconosciute da moltissimi paesi, incluso il Canada che ha un sistema di tutela degli IPR di tipo anglo-sassone legato alla registrazione del marchio. Per essere chiari, fino all’applicazione del CETA il prosciutto di Parma è stato commercializzato come “Original prosciutto” non potendo utilizzare la sua denominazione originale. Questo era il punto di partenza.
Con Il CETA, l’UE ha ottenuto il riconoscimento di 143 IIGG europee, di cui 41 italiane, con un livello di protezione, con alcune eccezioni, paragonabile a quello conferito dal diritto dell’Unione europea e quindi di tipo TRIPS plus (che l’accordo TRIPS limita solo ai vini e liquori). Di conseguenza, con l’entrata in vigore del CETA l’uso improprio di un nome di una IG sarà vietato, anche nel caso in cui venga indicata l’origine del prodotto o venga accompagnato da espressioni quali ‘tipo’ ‘genere’, “stile”, “imitazione” o simili.
Per quanto riguarda il dato numerico delle IIGG italiane riconosciute, queste rappresentano circa il 90% del valore delle nostre esportazioni DOP e IGP in Canada. La lista è aperta e potrà essere integrata successivamente tramite una decisione assunta dal Comitato previsto dal CETA. Le 41 IIGG si aggiungono comunque a quelle “vini” già riconosciute e protette.
Sull’aspetto delle attenuazioni/eccezioni del principio generale della protezione TRIPS plus, per alcune denominazioni (coesistenza del parmigiano reggiano con il termine generico in traduzione parmesan; coesistenza con i marchi precedentemente registrati per tre prosciutti italiani; coesistenza per tre nostri formaggi –Asiago, Fontina e Gorgonzola – con gli usi antecedenti in buona fede) si è trattato di una soluzione per tutelare, nell’ottica canadese, i diritti acquisiti degli operatori locali. In particolare, Asiago, Gorgonzola e Fontina, che finora non erano tutelati in alcun modo ed erano considerati dai canadesi dei “common names”, saranno protetti in Canada ma dovranno coesistere con i prodotti già esistenti sul mercato canadese. Gli eventuali nuovi operatori, a partire dall’ottobre 2013, data dell’intesa politica sul CETA, non potranno commercializzare prodotti con queste tre denominazioni se non accompagnandoli con precisazioni come “stile”, “tipo” o “imitazione”. Inoltre vigerà l’obbligo di origine e il divieto di evocazione.
L’accenno fatto da coldiretti alla necessità di tutela penale per le IIGG è fuori questione perché il tema delle sanzioni penali riguarda l’esercizio della sovranità nazionale ed è impensabile imporre un obbligo di legge di questo tipo tramite un accordo internazionale. Tuttavia, vale la pena ricordare che la tutela sarà amministrativa ex-officio, senza bisogno di azioni in sede civile.
Va infine sottolineato, a scanso di equivoci, che le regole sulla consistenza varranno solo ed esclusivamente per il mercato canadese (l’uso antecedente in Canada non darà in nessun modo diritto alla commercializzazione in UE).
- Presunto squilibrio nella liberalizzazione tariffaria.
Coldiretti contesta l’equilibrio della liberalizzazione tariffaria, in particolare per il settore agricolo.
In termini di accesso al mercato delle merci, a regime sarà liberalizzato il 98.6% delle linee tariffarie canadesi e il 98.7% di quelle europee, livelli di fatto analoghi. A partire dall’entrata in vigore è prevista la liberalizzazione del 98.2% delle linee canadesi e del 97.7% delle linee europee, mentre per lo 0.5% dei prodotti canadesi e l’1% di quelli UE sono stati previsti periodi transitori che vanno dai 3 ai 5 ai 7 anni.
Per i prodotti industriali, la liberalizzazione delle tariffe a regime sarà pari al 100%, di cui il 99,6% (Canada) e il 99,4% (UE) all’entrata in vigore. Tra i pochi prodotti non liberalizzati all’entrata in vigore, ve ne sono alcuni del settore automotive, che saranno liberalizzati su base reciproca in 3, 5 e 7 anni. Per gli esportatori UE, a regime, questo dovrebbe tradursi in un risparmio medio in dazi di 470 milioni di euro.
Per quanto riguarda invece i prodotti agricoli e agroalimentari, verranno liberalizzate il 91,7% delle linee tariffarie canadesi (di cui il 90% all’entrata in vigore) e il 93,8% (92,2% all’entrata in vigore) delle linee UE, con staging fino a 7 anni.
La liberalizzazione tariffaria avrà effetti positivi per il nostro interscambio con il Canada, paese con il quale abbiamo uno storico surplus commerciale.
In generale, nel 2016, il nostro export in Canada è stato pari a 3,7 miliardi di euro (+0,7% rispetto al 2015), a fronte di importazioni pari a 1,5 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2015) ed un saldo attivo conseguente di circa 2,2 miliardi di euro.
Specificatamente, nel settore agroalimentare le nostre esportazioni in Canada nel corso del 2016 hanno totalizzato 767,0 milioni di euro (+6,4% rispetto al 2015) mentre le importazioni sono state pari a 498,9 milioni di euro (-15,1% rispetto al 2015) con un saldo positivo a nostro favore di 268,1 milioni di euro (+135,0 milioni di euro rispetto al 2015).
In termini offensivi, sono stati ottenuti alcuni importanti risultati. L’UE ha ottenuto dal Canada l’apertura di un nuovo contingente di formaggi pari a 17.700 tonnellate, di cui 16.000 destinate a formaggi di qualità e 1700 t a formaggi industriali. Si tratta di un incremento del 130% rispetto alla quota attuale, pari a oltre il 4% del mercato canadese. L’Italia è il maggior esportatore UE di formaggi, con un fatturato di export pari a 40 milioni di euro. Per i prodotti a base di zuccheri, le preparazioni a base di cacao, pasta e biscotti, frutta e verdura e relative preparazioni, i dazi ad valorem (oggi dell’ordine del 10-25%) verranno eliminati. Per vini e spiriti, che rappresentano la principale voce di esportazione agricola dell’UE verso il Canada, l’eliminazione tariffaria verrà accompagnata dalla rimozione di numerose barriere, tra cui quelle non tariffarie che oggi rendono difficile ai nostri esportatori penetrare nel mercato canadese.
In chiave difensiva, le principali concessioni fatte dall’UE riguardano la carne: l’ingresso a dazio zero è previsto per poco meno di 46.000 tonnellate di manzo (di cui 31.000 per tagli freschi), che aggiunte alle 4000 tonnellate già concesse in passato costituiscono lo 0,6% del consumo totale dell’UE; per la carne di maiale, il contingente offerto al Canada riguarda 75.000t, che unite all’attuale TRQ di 4600 t costituisce lo 0,4% del consumo totale UE. Il contingente offerto al Canada per il mais sarà invece di 8.000 tonnellate. Per il grano tenero (bassa e media qualità) il contingente esistente a livello OMC a favore del Canada verrà portato a 100.000 tonnellate a dazio zero; in compenso, l’UE otterrà l’eliminazione dei dazi sulle attuali quote OMC di prodotti lattiero caseari, uova e pollame.
Il punto sollevato da coldiretti sul grano duro è una sorta di polemica interna con i produttori di pasta (da cui il riferimento alla tutela dell’origine delle materie prime che ha poco a che fare con il CETA). Il grano duro, in considerazione del prezzo elevato, gode già in UE di dazio zero erga omnes. Il CETA prevede solo una clausola di stand-still (in caso di riduzione del prezzo internazionale e re-introduzione dei dazi da parte UE, questi saranno progressivamente riportati a zero dopo un periodo transitorio di sette anni). Va comunque sottolineato come l’Italia sconti un deficit di produzione di grano duro rispetto al fabbisogno produttivo dei molini e dell’industria della pasta. Nel 2016 la produzione si è attestata intorno a 4,2 milioni di tonnellate a fronte di un fabbisogno medio superiore a 6 milioni di tonnellate, con importazioni pari a circa 2 milioni di tonnellate (di cui in media circa il 60% proviene dal Canada). Tutto questo è legato all’aumento dell’esportazione di pasta, soprattutto destinata ai mercati esteri. Per la campagna in corso (2016/17), peraltro, le importazioni sono in calo (15-di circa il 20%) rispetto alle campagne precedenti in ragione dell’aumento della produzione nazionale.
- Lettera di Coldiretti ai Parlamentari. Punti ulteriori rispetto alla Brochure
- ICS
Coldiretti sembra indicare che l’ICS consentirà di citare SM e IE dinanzi “a una corte arbitrale” senza specificare la ragione, quasi vi sia un diritto assoluto a ricorrere.
Contro argomentazione: Innanzitutto va sottolineato come il meccanismo ICS non si applichi a tutte le eventuali controversie tra privati e SM relative al CETA, ma solo ed esclusivamente ad alcuni limitati casi relativi agli Investimenti. Come previsto dall’articolo 8.18 del CETA, l’ICS potrà essere attivato solo nel caso in cui vi siano violazioni di alcuni principi chiave in materia di protezione degli Investimenti: non discriminazione, espropriazione solo per interesse pubblico e adeguata compensazione, trattamento “giusto ed equo” in caso di danni subiti da un investitore.
In aggiunta, l’articolo 8.9 del CETA stabilisce chiaramente che l’UE e il Canada conservano il diritto di
regolamentare e di conseguire obiettivi politici legittimi, ad esempio nel settore della salute. Il principio del diritto a regolamentare, non solo per quanto riguarda l’ICS, è peraltro stato ribadito dalla dichiarazione congiunta che Canada ed UE hanno sottoscritto in occasione della firma del CETA. A rafforzamento del “diritto a regolamentare” va ricordato che il CETA prevede con chiarezza che le decisioni dell’ICS non possono determinare l’abrogazione di una norma dell’Unione o di un suo Stato membro (o del Canada), ma solo il diritto ad un risarcimento ad un livello necessario a compensare le perdite effettivamente subite (Articolo 8.39, paragrafi 1, 3 e 4).
Fatta questa premessa, i meccanismi di risoluzione delle controversie tra Investitore e Stato sono stati pensati, negli anni ’60, dai paesi europei, per garantire i propri Investitori all’estero dalle eventuali lentezze o altre problematiche della giustizia ordinaria locale. E’ uno strumento offensivo necessario che, tuttavia, è difficile invocare per gli interessi dei proprio operatori quando, in chiave difensiva, lo si rinnega.
Se lo strumento è necessario, se riguarda solo gli Investimenti e se effettivamente non limita il diritto a regolamentare, in punto è rendere tale strumento efficiente e trasparente.
Attualmente sono in vigore a livello globale circa 3000 accordi bilaterali di protezione degli Investimenti, di cui 1400 riguardano paesi UE. Quasi tutti contengono la clausola ISDS che prevede un sistema arbitrale di risoluzione delle controversie con gli Investitori di natura sostanzialmente privatistica. L’Italia stessa aveva in vigore 91 accordi di questo tipo, di cui ha denunciato quelli con Paesi UE dopo l’entrata in vigore del TFUE. Abbiamo parimenti denunciato nel 2014 l’ l’Energy Charter Treaty.
[NB: Allo stato attuale l’Italia è coinvolta in 7 dispute presso l’ICSID (di cui una in via di dismissione con esito favorevole, il caso Blusun) e 3 presso l’Istituto arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma. Tutti i dieci casi non riguardano accordi bilaterali ma l’applicazione dell’ECT (come detto denunciato nel 2014).]
Rispetto al quadro attuale, quanto previsto dal CETA tramite l’ICS rappresenta un miglioramento sostanziale. Al di là di quanto già richiamato su diritto a regolamentare e perimetro definito dell’attività del sistema, è utile ricordare le principali novità e caratteristiche:
- Il CETA istituisce un tribunale permanente per gli investimenti e una corte d’appello. Il tribunale sarà composto da quindici membri nominati dall’Unione e dal Canada e non da arbitri nominati dall’investitore e dalla difesa dello Stato. I membri del tribunale e della corte d’appello avranno le stesse qualifiche dei membri della Corte internazionale di giustizia e dovranno essere eticamente irreprensibili. UE e Canada si sono inoltre impegnate a favorire la nascita di un vero e proprio sistema multilaterale per gli investimenti ( Articolo 8.27 – Costituzione del tribunale; Articolo 8.28 – Corte d’appello; Articolo 8.29 – Istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e di un meccanismo d’appello).
- Il CETA definisce severe norme di condotta etica per i membri del tribunale, che ne garantiscono la totale indipendenza ed imparzialità. Ai membri del tribunale è vietato operare investe di consulenti o esperti in controversie in materia di investimenti nuove o in corso. Il CETA contempla inoltre un codice di condotta vincolante per i membri del tribunale. Qualora un membro del tribunale non rispettasse il codice, è prevista la sostituzione (Articolo 8.30 Etica).
- In base al CETA, tutti i documenti (argomentazioni delle parti, decisioni del tribunale) saranno a disposizione del pubblico e tutte le udienze saranno aperte al pubblico. Le parti interessate (ONG, sindacati) potranno presentare proprie osservazioni (Articolo 8.36 – Trasparenza dei procedimenti )
- Il CETA vieta la possibilità di ricorsi paralleli. Gli investitori non possono rivolgersi contemporaneamente ai tribunali nazionali (o ad altre istanze internazionali) e al tribunale per gli investimenti del CETA (Articolo 8.22 – Requisiti procedurali e di altro tipo per la presentazione di una domanda di risoluzione al tribunale; Articolo 8.24 – Procedimenti nel quadro di un altro accordo internazionale).
- Il CETA prevede un sistema di limitazione delle domande per evitare cause “frivole” (Articolo 8.32 e 8.33 – Domande di risoluzione manifestamente prive di valore giuridico).
- Volgarizzazione dei prodotti tipici e presunti problemi su Regole di Origine
Coldiretti imputa al CETA la volgarizzazione di alcuni prodotti (parmesan) ed indica che il principio di “fabbricazione sufficiente” ed assenza di codici doganali specifici contribuisce ad occultare l’origine del prodotto
La c.d. volgarizzazione di alcune denominazioni è un elemento precedente al CETA, una situazione di fatto preesistente sul mercato Canadese. L’Accordo, introducendo i principi di obbligo di origine e divieto di evocazione, ne limita la portata assicurando al contempo le protezione della denominazione IG (vedi paragrafo sulle IIGG). In assenza del CETA la c.d. volgarizzazione non avrebbe limiti e le IIGG non sarebbero protette. Questo principio di coesistenza, come detto, vale solo per il mercato canadese e non consente l’importazione di questi prodotti nell’UE.
La finalità del riferimento al principio della “fabbricazione sufficiente” non è chiaro. Il tema è legato a quello delle regole di origine e non ha un legame diretto con la protezione delle IIGG. Se il riferimento è alla possibilità che DOP e IGP vengano prodotte anche con materia prima di importazione, si tratta di una polemica “italiana” che nulla ha a che fare con il CETA e che riflette una pratica già in uso (ad esempio, Bresaola). Allo stesso modo, l’assenza di codici doganali specifici per le IIGG è un tema che non è legato al CETA.
- Cooperazione regolatoria
Coldiretti paventa il rischio che la cooperazione regolatoria del CETA consenta, anche attraverso il sistema arbitrale, di sindacare misure nazionali con rischi in materia anche di principio di precauzione ed OGM.
Per quanto riguarda il possibile legame tra cooperazione regolatoria e ICS, come detto l’ICS è attivabile solo per alcuni limitati casi relativi alla protezione degli investimenti.
La cooperazione regolatoria è un meccanismo di dialogo tra enti di regolamentazione che non ha effetti vincolanti. L’art. 21.1.6 indica chiaramente la volontarietà di tale attività ponendo alle parti solo un obbligo di motivazione in caso di rifiuto ad avviare l’attività stessa (“Le parti possono avviare attività di cooperazione regolamentare su base volontaria. Si precisa che una parte non è tenuta ad aderire ad alcuna attività di cooperazione regolamentare specifica, e può rifiutare di cooperare o può ritirarsi dalla cooperazione. La parte che rifiuti di avviare attività di cooperazione regolamentare o si ritiri dalle medesime dovrebbe tuttavia essere pronta a spiegare all’altra parte i motivi della sua decisione”).
Per quanto riguarda il principio di precauzione, questo è previsto dall’art. 191 del TFUE, non è modificabile da un accordo internazionale, punto che è stato ribadito nella dichiarazioni allegate alla procedura del Consiglio UE per l’adozione della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell’Unione, punto 7 (si veda lo specifico paragrafo sul tema).
Allo stesso modo, in analogia con le più generali procedure in materia di SPS, il CETA non può modificare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di OGM. Tale punto è stato ribadito nella dichiarazioni allegate alla procedura del Consiglio UE per l’adozione della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell’Unione (punto 30: “La Commissione conferma che il CETA non comporta alcuna modifica della normativa dell’UE per quanto concerne la valutazione del rischio e l’autorizzazione, l’etichettatura e la tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati, di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e al regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. Per quanto riguarda i prodotti geneticamente modificati per la coltivazione, continua ad applicarsi la procedura di autorizzazione dell’UE di cui alla direttiva 2001/18/CE e gli Stati membri mantengono la facoltà di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio alle condizioni definite nella direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE”).
Monica
18 Luglio 2017 at 8:09
Se apparentemente sembra tutelare, in effetti vorrei sapere (perché non ho trovato indicazioni in merito) come sarà possibile, ad es, garantire la mancanza di ormoni proibiti in UE nella carne importata dal Canada se di fatto abolendo il passaggio in dogana, entreranno enormi quantità di carne con controlli che, se siamo fortunati saranno a campione