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Elezioni: i 20 giorni che segneranno la prossima legislatura

Ci sono venti giorni che fanno tremare la politica e che potrebbero condizionare la prossima legislatura. Sono i venti giorni, al massimo, che vanno dal giorno delle elezioni politiche alla prima seduta delle Camere. In quelle tre settimane, a cui vanno però aggiunti anche i giorni necessari per l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento e per la formazione dei gruppi, molti saranno i contatti tra i partiti, gli assi e le liti, i tentativi di accordo e gli accordi saltati. Sempre che, ovviamente, le urne non diano un risultato netto e una maggioranza altrettanto chiara.

La Costituzione all’articolo 61 prevede che la prima riunione delle Camere abbia luogo “non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. Dunque se si votasse il 4 marzo, la prima seduta dovrebbe esserci entro il 24 marzo. Da quel momento si procede all’elezione dei due presidenti, che avvengono al Senato in quattro scrutini al massimo, alla Camera con votazioni a oltranza fino a che un candidato non ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Come è evidente, sempre nel caso il risultato delle elezioni politiche non sia già così chiaro da indicare una maggioranza di governo, nei giorni subito dopo il 4 marzo ci saranno contatti tra le diverse forze politiche e, informalmente, anche con il Quirinale. Si potranno creare intese che potranno anche ‘scavalcare’ le coalizioni. Intese e assi che avranno il primo banco di prova nell’elezione dei due presidenti delle Assemblee e che, come è già successo in passato, potranno anche essere ‘impallinate’ dal voto segreto dei parlamentari. Se due o più partiti raggiungessero infatti un accordo per l’elezione di una personalità e questa venisse bocciata nel segreto dell’urna, infatti, l’accordo politico-istituzionale potrebbe cadere facendo tramontare la possibile intesa anche in vista della formazione del governo. In passato l’elezione del presidente del Senato è stata a volte addirittura un passaggio cruciale per raggiungere una maggioranza che altrimenti sarebbe stata zoppa.

Solo dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e dopo la formazione dei gruppi parlamentari, altro banco di prova per la tenuta delle coalizioni e dei nuovi partiti all’esordio nella XVIII legislatura, il Capo dello Stato potrà cominciare le consultazioni. Che prevedono che Sergio Mattarella riceva nel suo studio alla Vetrata al Quirinale gli ex presidenti della Repubblica (dunque Giorgio Napolitano), i presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, perché sono i gruppi che votano la fiducia al governo. Le consultazioni verranno dunque dopo che molta polvere sarà stata sollevata e depositata, molti conciliaboli avviati, qualche intesa tentata e magari anche bocciata. Un lavoro già istruito dunque, ma che potrebbe non bastare se il risultato del voto politico fosse molto incerto. E non e’ un caso se al Quirinale non danno per certo nulla, si tengono pronti a un lungo e paziente lavoro di ascolto dei gruppi, a un certosino compito di conteggio dei numeri di Camera e Senato, e non escludono che un solo giro di consultazioni possa non essere sufficiente. L’obiettivo del Colle, infatti, e’ dare un governo al paese, il più stabile possibile e con un iter trasparente e sempre motivato ai partiti ma soprattutto ai cittadini.

Per seguire con attenzione i passaggi che seguiranno le elezioni bisogna dunque ricordare le norme che ne indicano i momenti cruciali. La Costituzione all’articolo 61 recita: “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

Il regolamento del Senato all’articolo 4 sull’elezione del suo presidente recita: “E` eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, a una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti e’ eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età”.

E all’articolo 14 recita: “Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte”. Il regolamento della Camera all’articolo 4 sull’elezione del presidente recita: “L’elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio e’ sufficiente la maggioranza assoluta dei voti”. E all’articolo 14 recita: “Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono”.

 

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