L’aula della Camera ha approvato la riforma della legge contro il voto di scambio politico-mafioso che modifica l’articolo 416-ter del codice penale con 280 voti a favore, 135 contrari e 10 astenuti. Il testo tornerà al Senato per la quarta lettura perchè è stato modificato.
Il provvedimento modifica l’articolo 416 ter del codice penale, e prevede fino a un massimo di 15 anni di carcere. La proposta di legge è composta di un solo articolo. Vediamo i dettagli.
VOTO DI SCAMBIO, FINO A 15 ANNI DI CARCERE: “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis“.
In sostanza, la nuova formulazione della norma punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l’associazione mafiosa dall’art. 416-bis, primo comma, del codice penale) l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale. I voti saranno procurati: da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalità mafiose. Inoltre, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.
PROMESSA DI PROCURARE VOTI: La stessa pena, da 10 a 15 anni di carcere, si applica a chi promette di procurare voti;
PENE AUMENTATE CON L’ELEZIONE: Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis (da 10 a 15 anni) aumentata della metà.
INTERDIZIONE PERPETUA PUBBLICI UFFICI: In caso di condanna consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.