Quando il Regno Unito uscirà ufficialmente dall’Unione europea attuando la Brexit, i cittadini anglosassoni, per soggiornare regolarmente sul territorio italiano e svolgere di conseguenza un’attività lavorativa, dovranno richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno.
È questa una delle novità contenute nella legge 20 maggio 2019, n. 41 (G.U. n. 120/2019), di conversione del Dl 25 marzo 2019, n. 22 , recante, tra l’altro, misure urgenti per tutelare la salute e la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea. In particolare, secondo l’art. 14 della citata Legge i cittadini del Regno Unito iscritti nell’anagrafe dei Comuni e i loro familiari extracomunitari (questi ultimi in possesso della carta di soggiorno di cui al Dlgs 30/2007), possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Questo permesso viene rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno 5 anni alla data di recesso del Regno Unito dalla Ue. Se il predetto requisito quinquennale non è soddisfatto, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari possono comunque continuare a soggiornare regolarmente in Italia, purché richiedano, sempre entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno “per residenza”, valido per 5 anni, rinnovabile alla scadenza. In ogni caso, trascorsi i 5 anni, è sempre possibile richiedere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Dal 1° gennaio 2021 le citate carte di soggiorno detenute dai familiari extraUe del cittadino del Regno Unito non saranno più valide per attestare il regolare soggiorno sul territorio nazionale. Pertanto, dopo tale data, se il familiare extraUe non ha richiesto e ottenuto il permesso di soggiorno di cui si è detto sopra, potrà essere punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000, ossia con le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, del Testo unico immigrazione ed applicate allo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. Ma non è tutto. Nei loro confronti trova applicazione anche l’articolo 13 del Dlgs 286/1998 che regolamenta l’espulsione dal territorio nazionale.