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Il Consiglio di Stato contro il sindaco di Messina

Gli amministratori locali, tra dirette Facebook, curiose ordinanze e parodie social, sono tra i curiosi protagonisti di queste settimane. Uno su tutti il sindaco di Messina Cateno De Luca che ha emanato un’ordinanza che obbliga “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” di registrarsi prima della partenza nel sistema on-line del comune.

Su proposta del Ministero dell’Interno con il parere della prima sezione n. 735/2020, il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta ordinanza. La Sezione osserva come “l’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali”.

“Tale potere – si legge nel testo – trova la sua ragion d’essere nell’obbligo gravante sul Presidente del Consiglio dei ministri, sancito dall’articolo 95 della costituzione, di assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica, di cui all’articolo 5 della costituzione.” Da par suo, De Luca ha additato come “Criminali di Stato” il Consiglio e il Ministro Lamborghese, chiedendo ai suoi follower di ribellarsi.

Ma per il sindaco delle Città dello Stretto i problemi potrebbero non finire qui. Come fa notare il giornalista Riccardo Orioles dal suo profilo Facebook, De Luca avrebbe violato diversi articoli del codice penale e ne rilascia un elenco:
Art. 287
– Usurpazione di potere politico o di comando militare –
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Art. 289
– Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali –
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 290
– Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate –
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 

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