Anche il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE hanno emanato una direttiva (2008/99/CE) sulla tutela penale dell’ambiente, ma le misure risultano spesso non coordinate e talvolta efficacemente applicate
L’estate 2021 è stata soprannominata estate degli incendi boschivi. Centinaia di incendi hanno, infatti, bruciando migliaia di ettari di territorio italiano, danneggiando gravemente soprattutto il centro sud della nostra penisola e le Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Campania, Puglia, Lazio.
Il fenomeno è in progressivo aumento e di anno in anno la situazione è in peggioramento. Dai dati ufficiali emerge che solo il 20% degli incendi sia causato da eventi naturali, mentre l’80% sia opera dell’uomo. In particolare, di questo 80%, 6 su 10 incendi risultano dolosi.
Si tratta di eventi di estrema pericolosità, quanto a intensità e velocità di propagazione, che hanno un impatto devastante sull’ambiente e procurano danni enormi, di breve e lungo periodo, ecologici ed economici, incidenti sul patrimonio boschivo, flora, fauna e sullo stesso genere umano.
Le soluzioni che sono state elaborate negli anni per fronteggiare un fenomeno così complesso si sono concentrate sulle misure repressive (attraverso l’introduzione di reati ad hoc e l’inasprimento nel tempo delle sanzioni, vedi ad esempio gli articoli del codice penale 423 – delitto di incendio – 423 bis – incendio boschivo, introdotto dalla legge 353/00 – e in generale i delitti contro l’incolumità pubblica (articoli da 422 a 452) – 452 bis e seguenti – delitti contro l’ambiente, introdotti dalla l. 68/2015, tra cui il disastro ambientale; e gli illeciti amministrativi previsti dal Codice ambientale d.lgs. 152/06), sulle misure di prevenzione e sugli interventi di spegnimento in emergenza.
Anche il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE hanno emanato una direttiva (2008/99/CE) sulla tutela penale dell’ambiente nella quale vengono elencate una serie di violazioni ambientali che sono punibili come reati in tutti i paesi dell’UE. Tuttavia, il quadro normativo attualmente in vigore non sembra approntare una efficace tutela giuridica e le misure in esso contenute risultano spesso inadeguate, non coordinate e talvolta non vengono nemmeno efficacemente applicate.
Un recente decreto legge (d.l. 8 settembre 2021, n. 120) recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, in corso di conversione, è intervenuto rafforzando le misure di contrasto al fenomeno e inasprendo il le sanzioni.
In particolare, il decreto ha modificato l’art. 423 bis del codice penale e ha inserito nuovi articoli che hanno introdotto pene accessorie, circostanze aggravanti e attenuanti e la confisca. Il decreto prevede, altresì, misure urgenti che rafforzano il coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’adozione di un “Piano nazionale di coordinamento” ad hoc.
La tutela dell’ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto, sancito dalla nostra Carta costituzionale agli artt. 9 (sulla tutela del paesaggio) e 32 (sul diritto alla salute dei cittadini sia come singoli che come collettività). La Corte costituzionale (sentenza 378/07) ha definito l’ambiente come bene giuridico che, in senso unitario, coesiste con altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente. L’ambiente è trasversale, un bene comune, un valore. Affinché, dunque, la sua tutela giuridica risulti efficace, occorre mettere in atto strategie di contrasto speciali e particolarmente incisive.
In proposito, sarebbe opportuno che ai reati ambientali, quanto meno ai più gravi, venga applicato il regime speciale (di diritto penale sostanziale e processuale e di diritto penitenziario) previsto per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
