“Art. 317-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica) – Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d’ufficio, dispone l’immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l’affidamento temporaneo del minore all’altro genitore, o, nel caso d’impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado. Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l’esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il giudice accerta che l’affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, con documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori. I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo. Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga
un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all’ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti. Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dall’emissione dello stesso se pronunciato in udienza”.
Questo è il testo di un nuovo articolo del codice civile (317 ter) in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica, oggetto di un recente disegno di legge (A.S. 2417), presentato il 13 ottobre scorso al Senato dalla senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Il nuovo articolo – si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – è finalizzato ad arginare prassi distorte di alcuni uffici giudiziari dei Tribunali civili, secondo le quali la violenza di genere, anziché costituire presupposto per la sospensione o la decadenza della
responsabilità genitoriale con conseguente perdita dell’affidamento dei figli in capo al genitore violento, costituisce paradossalmente elemento negativo di valutazione del genitore che la subisce, che viene ritenuto non adeguato, troppo attaccato ai figli e calunniatore, solo perché cerca di proteggere i propri figli dalla violenza.
Conseguenza di queste convinzioni assurde e distorte, volte a tutelare la bi-genitorialità a tutti i costi, è l’emanazione di provvedimenti giudiziari drammatici, emessi con il pretesto di tutelare il superiore interesse dei minori, mentre, al contrario, ne causano danni enormi, psicologici e talvolta fisici (non sono pochi i casi in cui il genitore violento ha ucciso o tentato di uccidere i figli nel periodo di tempo in cui erano a lui affidati), quali l’affidamento dei figli ai servizi sociali, l’affidamento esclusivo di essi al padre, regolamentazioni del diritto di visita che non tutelano efficacemente i figli.
Il nuovo articolo prevede che, nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d’ufficio, disponga l’immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e l’affidamento temporaneo del minore all’altro genitore. Fa divieto di affidare il minore, anche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, tranne in casi eccezionali, nei quali, tuttavia, viene imposto che i soggetti terzi affidatari abbiano documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori. Viene vietato al genitore violento che non svolga un percorso di rieducazione, valutato con esito positivo dal giudice, ogni incontro col minore, anche in modalità protetta. Purtroppo le prassi distorte che si sono formate nelle aule dei Tribunali si fondano sull’assurda convinzione per cui essere un compagno violento non implica necessariamente essere un cattivo genitore.
Ma questa convinzione non tiene conto dell’impatto devastante sulla prole della violenza assistita e non tiene conto che un genitore violento può essere tale non solo con il partner o ex partner, ma con tutti, quindi anche con i figli, peraltro più vulnerabili degli adulti.
Pertanto, è vero il contrario, e cioè che un compagno violento non può essere un buon genitore.
E’ necessario quindi che il diritto dei bambini e delle bambine al legame con entrambi i genitori trovi un’eccezione quando questi ultimi siano esposti alla violenza domestica, come vittime o come testimoni. In questi casi, infatti, prevale l’esigenza di proteggere la salute psicofisica del minore.
