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Infrastrutture: Approvato il decreto contro le pubblicità sessiste

Tra le modifiche apportate dal decreto legge 121 del 2 novembre 2021 al codice della strada e alla legislazione vigente in materia di trasporto stradale, finalizzate a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, due previsioni in materia di politica di genere meritano attenzione.

          La prima concerne l’attribuzione al sindaco del potere di riservare posti di sosta, mediante propria ordinanza, per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».

In secondo luogo, viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, sulle strade e sui veicoli, che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. Le modalità di attuazione di tale divieto devono essere stabilite con decreto dell’autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia.

          Quest’ultima disposizione, inserita con un emendamento presentato, in fase di conversione del decreto di legge, dalle deputate Alessia Rotta (Pd) e Raffaella Paita (Iv), dà valore legislativo primario a un principio che, sebbene da tempo oggetto di attenzione da parte dell’ordinamento dell’Unione Europea e rientrante nel più ampio principio di uguaglianza tra i due sessi, tutelato a livello costituzionale, non aveva sinora ancora trovato una disciplina legislativa uniforme ed efficace per il contrasto alla rappresentazione denigratoria della donna nella pubblicità.

          La problematica non è di poco momento se si pensa a quanto spesso, nei mezzi di  comunicazione di massa, la donna venga rappresentata in modo sessista e stereotipato. E questo è ancor più grave se si considera che la pubblicità riflette la realtà sociale in cui si inserisce e, creando modelli imitativi e influenzando la cultura di tutta la società,  ha un impatto dirompente soprattutto per le giovani generazioni.

          E’ questo il paradosso della nostra società: da una parte, grazie all’azione del movimento femminista italiano degli anni ’70, sono stati fatti notevoli progressi nella direzione di creare un nuovo modo di essere e rappresentarsi delle donne, dall’altra, si resta sconcertati di come ancora oggi la loro rappresentazione mediatica risulti avvilente e non corrispondente alla realtà. Assistiamo tutti i giorni, in altre parole, ad uno scollamento tra realtà di tutti i giorni e realtà dei media.

          La prima realtà fornisce esempi di donne dalle grandi capacità intellettive, che occupano posti di responsabilità, che si impegnano nello studio, nel lavoro, nella famiglia e nella società. La seconda mostra invece modelli di donne che in realtà non sono tali, ridotte a meri oggetti decorativi, il cui corpo viene mostrato, anzi abusato, distorto, sempre bello e perfetto, delle volte neanche autentico perché è stato ritoccato da interventi di chirurgia estetica. In questa seconda realtà la donna viene apprezzata esclusivamente per il suo aspetto esteriore, non essendole richiesto di esporre idee o opinioni né di mostrare le sue capacità, la sua intelligenza, i suoi impegni sociali, culturali, artistici, il suo carisma, il suo modo di fare.

          Nonostante ciò, fino ad ora, la tutela dell’immagine della donna nei mezzi di comunicazione di massa è stata oggetto prevalentemente di fonti di rango subordinato (regionali e locali) e affidata quasi esclusivamente al c.d. soft law, ovvero a una regolazione connotata dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta, contenuta in codici di autoregolamentazione adottati da singole imprese o altre organizzazioni e codici deontologici o simili adottati da associazioni professionali o di categoria, raccolte di principi e regole, di origine spontanea, elaborate da organizzazioni nazionali o internazionali, governative o non governative.

Tra questi, vi è il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, promosso dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e sottoscritto nel 1966 (modificato con versioni successive), vincolante per aziende che investono in comunicazione, agenzie, consulenti, mezzi di diffusione, le loro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di inserzione. Tuttavia, tale tipologia di regolamentazione, per quanto importante, non risulta idonea a creare obblighi giuridici tra le parti contraenti, ma solo impegni politici il cui rispetto è rimesso alla volontà delle parti.

Ne risulta una tutela giuridica dell’immagine della donna largamente deficitaria sia nella normativa di settore nazionale, regionale e locale, sia nella considerazione della giurisprudenza, e peraltro sprovvista – se si lascia da parte il sistema “privato” operante all’interno dell’autodisciplina pubblicitaria – di rimedi giurisdizionali efficaci. Questi ultimi infatti, sia pure astrattamente utilizzabili per rimuovere o inibire la diffusione dei messaggi pubblicitari sessisti o stereotipati, incontrano limiti processuali che rendono il loro utilizzo difficoltoso, palesando l’opportunità dell’introduzione di una tutela specifica.

E’ evidente che una legislazione organica in materia di pubblicità commerciale non possa essere affidata a principi base e a norme di carattere generale, estrapolati attraverso l’interazione tra ordinamento primario e ordinamento derivato (Costituzione, codici civile e penale, decreti legislativi, leggi, fonti sub normative, autoregolamentazione), e ad una limitata produzione dottrinale e giurisdizionale.

L’importanza di una regolamentazione specifica del fenomeno emerge ancor più se si pensa che il vuoto normativo si riflette necessariamente in una carenza di efficaci strumenti di tutela. In quest’ottica, la disposizione introdotta con il decreto infrastrutture e trasporti, sebbene si riferisca esclusivamente alla pubblicità su strade e veicoli, è di fondamentale importanza per un efficace contrasto alla diffusione di comportamenti immorali, di rappresentazioni stereotipate, degradanti e offensive, che ledono i valori fondamentali dell’individuo e della collettività, i diritti  inviolabili dell’uomo e la dignità della persona, non solo quella oggetto di rappresentazione ma di tutti i consumatori cui è rivolta la pubblicità e di tutti i consociati.

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