Le recenti notizie sull’avanzamento degli iter procedurali relativi al ddl sul suicidio assistito e al referendum sull’eutanasia legale, riaprono la delicatissima questione – nella quale sono inestricabilmente connesse scienza, medicina, etica, bioetica e diritto – concernente il rapporto tra diritto alla vita e libertà di autodeterminazione alla morte, in quelle situazioni talmente gravi e senza speranza in cui il profondo dolore, la sofferenza e la disperazione del malato prevalgono sul suo istinto vitale.
L’eutanasia, intesa quale “buona morte” (dal greco eu-thanatos), consiste nell’atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che abbia espresso, consapevolmente e liberamente, la volontà di morire.
Il suicidio medicalmente assistito, invece, consiste nell’atto del porre fine alla propria esistenza in modo consapevole, mediante l’autosomministrazione di dosi letali di farmaci da parte di un soggetto che viene “assistito” da un medico.
Entrambi, eutanasia e suicidio assistito, si caratterizzano per le volontarietà della richiesta e l’esito finale, ma hanno delle differenze.
In primis, l’eutanasia non necessita della partecipazione attiva del soggetto che ne fa richiesta, mentre nel suicidio assistito la persona malata assume in modo indipendente il farmaco letale. Inoltre, l’eutanasia richiede un’azione diretta del medico, che somministra il farmaco, mentre nel suicidio assistito il ruolo del sanitario si limita alla preparazione del farmaco, che il paziente assume per conto proprio.
In entrambi i casi, le richieste vengono sottoposte alla valutazione di commissioni di esperti e di medici, che, solo dopo un’accurata analisi delle condizioni cliniche del malato, della qualità della sua vita e della sua libertà decisionale, gli viene data la possibilità di accedere agli interventi, nei paesi in cui sono consentiti, quindi non in Italia.
Lunedì 13 dicembre scorso, il disegno di legge Bazoli sul suicidio medicalmente assistito, approvato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, è approdato in Aula. Il testo fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 (concernente il caso relativo alla morte di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, che nel 2017 morì in una clinica in Svizzera con l’aiuto del tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato), con la quale la Consulta ha indicato le condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito, stabilendo la non legittimità dell’articolo 580 c.p. – che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio – e sollecitando il Parlamento a legiferare in materia. Secondo la Consulta l’articolo 580 del c.p. sarebbe incostituzionale nella parte in cui “non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili”.
Il ddl è composto da 8 articoli e definisce la morte volontaria medicalmente assistita quale decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, in esito ad uno specifico percorso puntualmente disciplinato dallo stesso ddl e con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo determinate e specifiche modalità.
Il ddl specifica poi che tale atto debba essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere e che le strutture del Servizio sanitario nazionale debbano operare nel rispetto della tutela della dignità e dell’autonomia del malato; della tutela della qualità della vita fino al suo termine; dell’adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Il ddl ha effetto retroattivo, in quanto stabilisce una sanatoria per tutti i casi precedenti di morte volontaria medicalmente assistita, disponendo la non punibilità di chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della sua entrata in vigore, qualora al momento del fatto ricorrano i presupposti e le condizioni previste e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente sia stata inequivocabilmente accertata.
Su un altro versante, l’Associazione Coscioni ha promosso un referendum sull’eutanasia legale, avente ad oggetto la richiesta di abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. sull’omicidio del consenziente, al fine di rendere non punibile l’eutanasia da parte del medico, effettuata su richiesta del paziente. Il quesito referendario ha raccolto un milione di firme e ha superato il primo controllo previsto dalla normativa vigente, quello cioè concernente la verifica sulla conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, e attualmente è in attesa dell’esito del giudizio di ammissibilità da parte della Consulta, concernente il rispetto delle preclusioni contenute nell’art. 75 comma 2 della Costituzione, come interpretate estensivamente dalla giurisprudenza stessa Corte costituzionale.
Se quest’ultimo dovesse avere esito positivo, i cittadini saranno chiamati a votare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimo.
