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Anche i piccoli comuni devono rispettare la parità di genere nelle liste elettorali, la pronuncia della Consulta

Con la sentenza numero 62 del 10 marzo scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di due disposizioni normative contenute nel TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e del TU delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, concernenti l’equilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali.

Secondo la normativa vigente, infatti, le sanzioni in caso di violazione (riduzione della lista ed esclusione dalla competizione elettorale) del precetto relativo alla rappresentatività di entrambi i sessi nelle liste elettorali viene prevista solo con riferimento ai comuni con più di 5.000 abitanti.

In particolare, la normativa vigente prevede tre livelli di tutela della parità di genere nelle elezioni dei consigli comunali, diversamente operanti a seconda del numero degli abitanti del comune:

  • per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (comuni grandi), vi è un livello massimo di tutela, attraverso la previsione di due meccanismi, uno di riduzione e l’altro di esclusione delle liste. In breve, qualora la lista rappresenti un sesso in misura superiore a due terzi rispetto all’altro, essa deve essere ridotta, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista; e qualora poi la lista, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, essa deve essere esclusa.
  • per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (comuni medi), vi è un livello intermedio di tutela, per cui, in caso di violazione del divieto, il rimedio è costituito solo dalla riduzione delle liste mediante cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi, procedendo dall’ultimo dei candidati, mentre non è invece prevista la sanzione dell’esclusione.
  • Infine, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comuni piccoli), viene previsto genericamente che nelle liste sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, ma non viene prevista una sanzione in caso di inottemperanza.

Dunque, secondo la Consulta, le disposizioni censurate sarebbero incostituzionali nella parte in cui non prevedono, anche per i piccoli comuni, l’esclusione della lista che violi il principio di rappresentatività di entrambi i sessi.

Si ritiene, infatti, che la differenziazione delle tutele in base alla densità anagrafica dei comuni, si ponga in contrasto con la nostra Carta costituzionale e precipuamente con gli artt. 3, che sancisce il principio di uguaglianza,  formale e sostanziale, e 51, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Il principio di rappresentatività di entrambi i sessi è sancito anche a livello europeo. Al riguardo, la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea contiene un articolo che legittima l’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Secondo la Consulta dunque, nelle elezioni comunali il mancato obbligo di rispettare la parità di genere nella formazione delle liste determina sempre l’esclusione della lista dalla competizione elettorale, anche nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce quindi garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. E l’estensione della stessa sanzione, già prevista per i comuni grandi, anche ai piccoli comuni, in caso di inottemperanza a quest’obbligo, ne garantisce l’effettività.

Peraltro i piccoli comuni, in Italia, costituiscono la stragrande maggioranza, sono circa 5.500 su 7.900 e rappresentano il 17% della popolazione. Peraltro, se si considera che nei consigli comunali, al momento, la rappresentanza femminile è ancora troppo scarsa – 34% nei comuni fino a 15 mila abitanti e 32% nei comuni superiori a 15 mila abitanti – la sanzione risulta necessaria affinché il vincolo sia effettivamente rispettato.

La predetta sanzione risulta poi costituzionalmente compatibile in quanto si inserisce coerentemente nel tessuto normativo, senza alterarne il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni e conserva, per quelli piccoli, il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l’effettività con l’introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità per il legislatore di individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra e più congrua soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali, nonché l’armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5 mila a 15 mila abitanti, nei quali la riduzione della lista non può andare oltre il numero minimo di candidati prescritto.

Infine, sarebbe auspicabile che la Consulta intervenga altresì per censurare le medesime disposizioni normative con riferimento agli organi, elettivi e non, delle Province, per le quali sussiste un altro vulnus normativo in quanto il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede, genericamente, che in esse venga garantita la presenza di entrambi i sessi, senza stabilire la relativa sanzione in caso di inottemperanza.

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