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Sociale: L’assegno per il nucleo familiare? Per la Consulta spetta anche ai cittadini extracomunitari con familiari non residenti in Italia

Introdotto nel 1988, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica di natura sia previdenziale che assistenziale a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno familiare, secondo la normativa vigente, il requisito della residenza nel territorio italiano non è richiesto per i familiari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale con il paese d’origine di quest’ultimo.

Tale disposizione normativa è stata di recente oggetto di una pronuncia della Consulta, la quale ne ha sancito l’illegittimità per contrasto con la normativa europea, sancendone la disapplicazione. Al riguardo, due disposizioni, contenute in due direttive comunitarie, impongono la parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo o lavoratori dei paesi terzi e cittadini nazionali, per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale, la protezione sociale e la sicurezza sociale. Si tratta di disposizioni normative concernenti la parità di trattamento – che secondo la Corte di Giustizia è un principio avente efficacia diretta (con conseguente disapplicazione da parte dei giudici nazionali delle disposizioni nazionali con esso contrastanti) – che sono state recepite nel nostro ordinamento, e che, ad ogni modo, sarebbero di per sé dotate di effetto diretto, in quanto formulate in modo chiaro, preciso e incondizionato.

Quindi, l’11 marzo scorso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2022, ha dichiarato che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine.

In ossequio al principio della leale collaborazione tra Corti viene così dato seguito alla pronuncia Corte di giustizia (sentenza 25 novembre 2020, causa C-303/109) di poco più di un anno fa, che aveva dichiarato che la disposizione che esclude dal nucleo familiare coniuge, figli ed equiparati di cittadino di paese terzo, che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, contrasta con la normativa europea.

Inoltre, la Consulta, ha sottolineato ancora una volta come la procedura pregiudiziale non solo rappresenti un canale di raccordo fra i giudici nazionali e la Corte di Lussemburgo per risolvere eventuali incertezze interpretative, ma concorra altresì ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell’Unione, alla cui attuazione i giudici comuni partecipano secondo il meccanismo del controllo diffuso, disapplicando qualsiasi disposizione del diritto nazionale contrastante con il diritto dell’Unione.

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