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Giustizia. Riforma Csm, ecco cosa prevede il testo approvato

licenza foto CC-BY-NC-SA 3.0 IT

Con il voto sul relatore la Commissione Giustizia della Camera ha terminato l’esame della riforma del CSM e dell’ordinamento giudiziario che approderà alla Camera, rispettando i tempi previsti, il prossimo martedì 17 aprile. Dopo la seduta fiume di ieri pomeriggio la Commissione ha terminato l’esame del testo della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm approvando gli emendamenti riformulati con le nuove norme del ‘pacchetto’ Cartabia, modificate sulla base dell’intesa raggiunta tra maggioranza e governo.

La maggioranza ha trovato un accordo ritirando gli emendamenti non concordati, con la sola eccezione di Italia Viva, con riformulazione avvenuta ieri di 19 emendamenti. Tra le novità, le norme sui magistrati fuori ruolo, la separazione delle funzioni, il sistema elettorale del Csm. I magistrati che verranno eletti in Parlamento o che assumeranno incarichi di governo (ministro o sottosegretario), una volta cessati dalla carica, non rientreranno nella magistratura bensì saranno collocati fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche.

I magistrati che assumono ruoli apicali (es, Capo di Gabinetto di un ministro), una volta cessata la carica rimarranno per un anno fuori ruolo e per i successivi tre anni nn potranno avere incarichi direttivi o semidirettivi. Infine i magistrati che si candidano ma non vengono eletti non possono esercitare nelle regioni dove si sono candidati.

Ecco i contenuti principali degli emendamenti approvati nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia. A partire dalla riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

SISTEMA ELETTORALE CSM: Il sistema proposto è misto: binominale con quota proporzionale. E il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello, per formare i collegi. Collegi binominali, che eleggono due componenti del CSM l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd “migliori terzi”) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo. La composizione del Consiglio: 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti).

Un punto molto importante riguarda le candidature. Non sono infatti previste le liste. Il sistema di basa, infatti, su candidature individuali. E’ previsto inoltre che vi siano un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Nel caso non arrivino candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti. Sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

Al sistema elettorale come approvato in Cdm, si è inserito il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. (ispirazione dalla legge Smuraglia del ’90; da emendamenti parlamentari). In sintesi, è un sistema elettorale misto – con aspetti proporzionali e maggioritari – che lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste.

STOP NOMINE A PACCHETTO: Per gli incarichi direttivi e semidirettivi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cd nomine a pacchetto. Si punta cosi a valorizzare la formazione, si prevedono corsi di formazione per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

“PORTE GIREVOLI”: Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Questo divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono in questo modo divieti che impediscono il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio.

ELEGGIBILITA’ E LIMITI TERRITORIALI: Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non sarà possibile candidarsi se presta servizio almeno da tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

ASPETTATIVA E TRATTAMENTO ECONOMICO: all’atto dell’accettazione della candidatura i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica (si sceglie).

CARICHE ELETTIVE: I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.

VALUTAZIONE PROFESSIONALITA’: Voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine (il consiglio dell’ordine deve deliberare una sua opinione su quel magistrato: se gli avvocati vogliono dare il loro voto, deve esserci a monte un deliberato del consiglio dell’ordine. Si tratta di un criterio di delega). Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si dovrà stabilire poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo.

PASSAGGI DI FUNZIONE: E’ previsto un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo da Mot); limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la Cassazione (si tratta di subemendamenti ad oggi non votati”.

FASCICOLO PERSSONALE MAGISTRATO: Esiste già un fascicolo per ogni magistrato. La novità è che con la riforma si prevede di aggiornarlo con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settimana valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario – e poi al Csm – provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già prevista attualmente l’esistenza di segnalazioni in caso di “significative anomalie”. Con la riforma è prevista l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni, in corrispondenza delle valutazioni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. Si propone di aggiornare il fascicolo in modo costante, seguendo anche l’iter dei vari provvedimenti. Si conserva, come già previsto nella circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 del Csm sui “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” – l’inserimento tra gli indicatori anche quello della “sussistenza dei caratteri di grave anomalia”.

Dunque, una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti.

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