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Dl migranti: stretta sulla gestione dei centri d’accoglienza

Per “i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento” dei centri di accoglienza nonché nei centri di permanenza per i rimpatri qualora “ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del ministro dell’Interno per ciascuna tipologia di centro e l’immediata cessazione dell’esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente all’esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità”. È quanto prevede una bozza del dl Cutro-migranti, presa in visione da Public Policy, attesa sul tavolo del Cdm convocato nel pomeriggio.

La norma – viene specificato – esclude dall’applicazione i casi previsti dall’articolo 32 del dl n.90 del 2014, che contiene misure di prevenzione della corruzione sulle imprese. Nel periodo di “applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione”, i “pagamenti all’impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari” quantificato con il “decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal ministero dell’Interno”, di concerto con il Mef, “tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione”.

A tal fine, “l’utile d’impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento”, specifica la bozza del dl. “Contestualmente” all’adozione della misura il prefetto “avvia le procedure per l’affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi”. All’atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la “risoluzione per inadempimento del contratto”, che “opera di diritto”, e i commissari che sono stati nominati “cessano dalle proprie funzioni”.

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