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“Valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”, via libera anche da Palazzo Madama: è legge

 Via libera dal Senato al DDL di iniziativa governativa, collegato alla legge di Bilancio, che reca Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. I voti favorevoli sono stati 88, i contrari 63 e un astenuto. Il testo, approvato lo scorso 7 dicembre dalla Camera, è legge. Il provvedimento si compone di 6 titoli e 59 articoli.

 

Diverse le misure in ambito culturale e turistico. A cominciare dalla valorizzazione e dalla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese, e la possibilità per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza e concederne l’uso a terzi a titolo oneroso. Dall’articolo 25 al 30 vengono definite imprese culturali e creative tutti gli enti privati (imprese e società), nonché il lavoratore autonomo che svolge attività stabile e continuativa e che svolge, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Le disposizioni si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa, alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni. Previsto anche l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L’articolo 29 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della Cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Infine, ogni tre anni, deve essere adottato il “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”. Istituito poi, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale con il compito di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell’attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell’anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi.

I PRINCIPI L’articolo 1 chiarisce che il disegno di legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea. L’articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell’ambito dell’attuazione della legge, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all’estero dell’eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all’estero di ICE-Agenzia, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione.

LE MISURE TITOLO III Il titolo III reca disposizioni in materia di “Istruzione e formazione” e si compone di due articoli. In particolare, l’articolo 18 introduce il percorso liceale del ‘made in Italy’ nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei, e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. L’articolo 19 dispone l’istituzione della Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”, con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy ivi compresi quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy. La finalità della Fondazione è diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido degli stessi studenti nel mondo del lavoro. La definizione dei requisiti e le modalità per il riconoscimento del premio è demandata ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché il Ministro della cultura e il Ministro del Turismo.

TITOLO IV Il titolo IV reca “Misure di promozione” e consta di ventuno articoli. L’articolo 21, la cui rubrica è “Promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale”, attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese. Il D.lgs. 300/1999 viene novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. L’articolo 22 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e che gli stessi possano concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. L’articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura. L’articolo 24 modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

IMPRESE CULTURALI E CREATIVE L’articolo 25 reca la definizione di “imprese culturali e creative”, rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. In particolare, definisce “imprese culturali e creative” tutti gli enti privati (imprese e società), nonché il lavoratore autonomo, che svolgono la loro attività in maniera stabile e continuativa e che, in via esclusiva o prevalente, svolgono una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Inoltre, secondo quanto inserito in sede referente, sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Le disposizioni dell’articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività suddette. L’articolo 26 istituisce, presso il Ministero della cultura, l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

L’iscrizione nell’albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. L’articolo 27 al comma 1 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L’articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l’originale, facendone perdere la memoria. L’articolo 29 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché previa intesa in Conferenza unificata, l’individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese. L’articolo 30 prevede l’adozione, ogni tre anni, di un “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”. Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede l’adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

LA PROMOZIONE DELL’ITALIA ALL’ESTERO L’articolo 31 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il comitato ha come compito quello di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell’attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della figura di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma dal forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l’identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l’istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del manager di destinazione. L’articolo 32, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell’anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente. I contratti stipulati con il personale cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

L’articolo 33 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – sentita la Conferenza unificata – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’articolo 34 reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero. L’articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità. L’articolo 38 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, manutenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE Il titolo VI, infine, reca le “Disposizioni finali”. L’articolo 57 stanzia un milione di euro per l’anno 2023 e due milioni di euro per l’anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

ORDINI DEL GIORNO Nel corso dell’esame in Senato sono stati accolti diversi ordini del giorno. Via libera a quello a prima firma Cecilia D’Elia (Pd), che impegna il Governo “a sostenere e promuovere l’offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative”. Accolto l’odg di Silvia Fregolent (Iv) che impegna il Governo “nei limiti delle risorse disponibili ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l’Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d’impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale” e “a valutare l’opportunità di consentire la trasformazione dell’Art bonus in una detrazione fiscale, rimettendo al contribuente-mecenate la facoltà di optare tra quest’ultima e il credito d’imposta”. Accolto anche l’odg a prima firma Mara Bizzotto (Lega) che impegna il Governo “a considerare l’opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di governance e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per rinforzare ulteriormente la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili”.

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