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Partecipazione dei lavoratori nelle aziende: ecco che cosa prevede la legge approvata alla Camera

Camera dei Deputati - © 2025 EcodaiPalazzi

“La Partecipazione al Lavoro”: era questo il nome della proposta legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende depositata in Parlamento dalla Cisl a fine novembre 2023 dopo aver raccolto più di 400 mila firme. Dopo il passaggio nelle Commissioni riunite Lavoro e Finanze e dopo il voto favorevole della Camera dei deputati, la legge (rubricata nella versione approvata “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”) è ora trasmessa al Senato della Repubblica.

La legge, che ha mantenuto i contenuti più importanti della proposta di iniziativa popolare, si articola in 15 articoli suddivisi in 8 capi che attuano, dopo ben 77 anni, uno dei più rilevanti articoli della Costituzione Italiana, il 46, che regola “il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. Si tratta di una iniziativa c.d. di soft law che intende promuovere la contrattazione collettiva di primo e secondo livello quale modalità per realizzare le logiche partecipative sui luoghi di lavoro auspicati dai costituenti.

Il testo esplicita all’articolo 1 le finalità e reca all’articolo 2 le definizioni delle quattro forme di partecipazione regolate nell’articolato: partecipazione gestionale, economica-finanziaria, organizzativa e consultiva. Dall’articolo 3 si passa a esplicitare come queste diverse forme possano realizzarsi concretamente a cominciare dal possibile (ma non obbligatorio) ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei Consigli di sorveglianza nelle imprese che adottano il sistema dualistico di governance e – all’articolo 4 – la partecipazione (sempre non obbligatoria) al Consiglio di amministrazione delle società sulla base delle modalità stabilite nei contratti, in conformità agli statuti. L’articolo 5 regola invece la materia della distribuzione degli utili aziendali ai dipendenti, prevedendo un’imposta sostitutiva su questi redditi del 10% entro il limite di 5mila euro annui lordi.

Un’altra innovazione è all’articolo 6 relativamente allo strumento partecipativo dei «piani di azionariato», con l’attribuzione, su base volontaria, ai lavoratori dipendenti, di azioni delle imprese, anche in esecuzione di premi di risultato contrattati, con relativo vantaggio fiscale. Gli articoli dal 7 al 10, poi, regolano la partecipazione organizzativa e quella consultiva. La prima concerne l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro, oltre che dell’istituzione di figure organizzative affidate ai dipendenti.

La partecipazione consultiva è un potenziamento dei diritti di informazione già previsti dal nostro ordinamento: sono regolate le procedure di consultazione preventiva tra azienda e rappresentanti dei lavoratori in merito alle scelte più rilevanti per il futuro delle singole imprese. L’articolo 11 tutte pattuizioni di maggior favore già previste nei contratti collettivi. Un nuovo diritto alla formazione continua di almeno 10 ore annue per i lavoratori che fanno parte di organismi partecipativi è stabilito all’articolo 12. La proposta di legge prevede l’istituzione, presso il Cnel, di una «Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori» con lo scopo di monitorare gli effetti della legge (articolo 13). L’articolo 14 adegua quanto disposta negli articoli precedenti alla normativa sulle cooperative. Infine l’articolo 15 dispone la copertura finanziaria attingendo 72 milioni dal nuovo Fondo per la partecipazione istituito dalla legge di bilancio 2025.

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