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Fisco: quali sono le spese per la casa detraibili nel 730? Tutto quello che c’è da sapere

Quali sono tutte le spese per la casa detraibili nel 730 di quest’anno? A fare il punto Ivan Meo, di Immobiliare.it, riprendendo i contenuti della nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ‘Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026’, che raccoglie in fascicoli le principali detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta utilizzabili nel modello 730.

La guida è composta in diversi capitoli contenente le principali detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta utilizzabili nel modello 730 e contiene anche indicazioni operative, esempi e riferimenti normativi. Rispetto all’edizione 2025 della guida, riferita ai redditi 2024, il testo di quest’anno introduce alcune novità di rilievo.

La più importante è il nuovo tetto di spesa detraibile previsto dall’art. 16-ter del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, assente nella precedente edizione perché applicabile solo dalle spese sostenute nel 2025. Cambia anche il recupero del patrimonio edilizio: non più un’aliquota unica al 50%, ma due percentuali distinte a seconda che l’immobile sia o meno abitazione principale. Il Superbonus, riconosciuto al 70% nella guida 2025 per le spese 2024, scende al 65% e resta vincolato agli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024. Si estende inoltre l’esclusione delle caldaie a combustibili fossili anche alle spese accessorie e funzionali, mentre esce di scena il bonus verde, non più richiamato perché scaduto al 31 dicembre 2024. Una delle agevolazioni più note riguarda gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. La regola generale consente di detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati nell’anno, entro il limite massimo di 4.000 euro. Il beneficio massimo teorico è quindi pari a 760 euro annui. La detrazione non riguarda qualsiasi finanziamento collegato alla casa; occorre che: si tratti di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale; il contribuente sia, in linea generale, intestatario del mutuo sia proprietario dell’immobile; vengano rispettati i tempi previsti per adibire l’immobile ad abitazione principale e conservata la documentazione bancaria.

Dal 1° gennaio 2025 la spesa massima detraibile è pari: a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro; a 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro, da moltiplicare per il coefficiente legato al numero dei figli fiscalmente a carico. Restano fuori dal tetto i mutui contratti entro il 31 dicembre 2024 e le spese sanitarie; vi rientrano, invece, per la sola rata annuale e non per l’intera spesa, gli interventi edilizi avviati dal 2025. Il caso più ricorrente è il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, che può essere indicato in dichiarazione quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa. Il credito non va confuso con le agevolazioni ‘prima casa’ applicate al momento del rogito, che incidono sulle imposte indirette dovute per l’acquisto. Il modello 730/2026 prevede detrazioni per i conduttori che utilizzano l’immobile come abitazione principale. L’importo varia in base al tipo di contratto e al reddito complessivo. Per i contratti di locazione ordinari adibiti ad abitazione principale, la detrazione è pari: a 300 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro; a 150 euro per i redditi superiori a tale soglia ma non oltre 30.987,41 euro; per i contratti a canone concordato, la detrazione è più elevata: 495,80 euro o 247,90 euro, sempre in base alla fascia reddituale. Una disciplina specifica riguarda i giovani tra 20 e 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare, o anche per una porzione di essa, destinata a propria residenza. La detrazione spetta nella misura maggiore tra l’importo minimo garantito di 991,60 euro e il 20% del canone annuo, comunque entro il limite massimo di 2.000 euro, per i primi quattro anni di contratto, nel rispetto dei requisiti previsti.

Nel 730/2026 confluiscono sia le nuove spese sostenute nel 2025 sia le rate residue relative a lavori effettuati negli anni precedenti: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione è pari al 50% quando gli interventi riguardano l’abitazione principale e sono sostenuti dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; per le altre unità immobiliari la percentuale ordinaria è pari al 36%. Il limite di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La distinzione tra abitazione principale e altri immobili diventa quindi decisiva. Per i condomini, la detrazione spetta al singolo condomino sulla base della quota imputata dall’amministratore, purché il pagamento sia stato effettuato dal condominio e siano rispettati gli adempimenti documentali. Anche in questo caso la qualificazione dell’unità immobiliare del singolo contribuente può incidere sull’aliquota applicabile. Per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, l’Agenzia delle Entrate conferma che per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione segue le nuove aliquote differenziate: 50% per l’abitazione principale; 36% per le altre abitazioni. Rientrano in questo ambito, a seconda dei casi, interventi sull’involucro edilizio, sostituzione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione evoluti e altri lavori finalizzati al miglioramento energetico dell’edificio. Occorre però verificare per ogni intervento i requisiti tecnici, i massimali specifici, gli obblighi di comunicazione e la documentazione Enea. Un punto particolarmente importante riguarda gli impianti di climatizzazione invernale. Le spese per la sostituzione di impianti con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono detraibili secondo le nuove regole richiamate dall’Agenzia.

Bonus mobili ed elettrodomestici: l’agevolazione consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi edilizi agevolati. Per il 2026 il massimale di spesa agevolabile è pari a 5.000 euro, comprensivo anche delle eventuali spese di trasporto e montaggio. La legge di bilancio 2026 ha prorogato l’agevolazione, mantenendo il collegamento necessario con l’intervento di recupero edilizio. Il bonus mobili non vive autonomamente. Per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetta solo se gli interventi edilizi sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2025. Occorre quindi conservare non solo fatture e pagamenti relativi agli arredi, ma anche la documentazione che prova l’avvio dei lavori edilizi. La guida dell’Agenzia dedica un capitolo specifico al Superbonus, confermando che con la dichiarazione si potranno gestire le quote annuali spettanti, purché venga verificato: l’anno di sostenimento della spesa; il titolo abilitativo; la tipologia di edificio; il soggetto beneficiario; l’eventuale esercizio di opzioni alternative; la ripartizione delle rate. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota Superbonus è pari al 65%, riconosciuta solo per gli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024 con Cilas o titolo abilitativo equivalente. Bonus verde: l’agevolazione è stata prorogata fino al 2024 e non risulta più attiva per le spese sostenute nel 2025. Ciò significa che nel 730/2026 non si possono portare in detrazione nuovi interventi di sistemazione a verde sostenuti nel 2025.

A partire dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre il 19% dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, purché la copertura riguardi il rischio di eventi calamitosi. La detrazione non riguarda qualsiasi assicurazione casa. Le coperture per furto, incendio, responsabilità civile o assistenza domestica non danno automaticamente diritto al beneficio se non è individuabile la quota riferita al rischio calamitoso. I contributi obbligatori versati per colf, badanti e addetti all’assistenza possono essere dedotti dal reddito, per la parte a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 1.549,37 euro annui. Per le spese sostenute per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti può poi operare, in presenza dei requisiti, una distinta detrazione del 19%, con limiti specifici di reddito e di spesa: la detrazione è pari al 19% su una spesa massima di 2.100 euro annui ed è riconosciuta solo se il reddito complessivo del richiedente non supera 40.000 euro (Dks/Labitalia).

(di Sabrina Rosci)

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