Connect with us

Hi, what are you looking for?

Parità

Riflessioni sulla violenza di genere e la cosiddetta legge "codice rosso"

Pochi giorni fa la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei figli di Marianna Manduca, annullando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Messina, che aveva a sua volta annullato la pronuncia di primo grado che riconosceva la responsabilità civile dei magistrati coinvolti nella conduzione delle indagini. La triste vicenda, di cui si parlò per tanto tempo nelle cronache quotidiane, coinvolse una giovane donna di 32 anni, madre di tre bambini di tenera età, che fu uccisa a coltellate dal marito nel 2007, dopo aver presentato, invano, dodici denunce alla polizia giudiziaria. I giudici di prime cure ritennero trattarsi di un caso di mala giustizia e, riconoscendo la responsabilità civile dei magistrati coinvolti nell’inchiesta, condannarono lo Stato italiano a risarcire, con una somma pari a 259 mila euro, i tre figli della donna, in seguito adottati dal cugino della stessa.

La sentenza dei giudici d’Appello, che fu largamente criticata per aver imposto ai figli della donna di restituire il risarcimento stabilito dai giudici di prime cure, motivata dal fatto che la legge sullo stalking era stata approvata due anni dopo l’esecuzione del delitto, che la procura aveva fatto il possibile per evitare il femminicidio e che il delitto risultava “inevitabile” perchè l’ex marito avrebbe comunque ucciso la donna, viene ora annullata dalla Suprema Corte.

Questa vicenda, che costituisce purtroppo uno dei tanti episodi di violenza di genere che vengono perpetrati, senza risparmio di alcuna Regione d’Italia e di alcuna fascia di età, ci riportano ai vecchi, e nuovi allo stesso tempo, interrogativi sull’efficacia, o meno, degli strumenti normativi attualmente esistenti nel nostro ordinamento e sull’opportunità o meno di introdurne altri.

In Italia vengono consumati da parte del partner o ex partner circa 110 femminicidi l’anno. In media quindi una vittima ogni 3 giorni. La maggior parte vengono consumati all’interno di una relazione di coppia. Ma i dati non comprendono il c.d. “sommerso”, che è particolarmente significativo, perché molto spesso le vittime di violenza o maltrattamenti preferiscono non comunicare all’esterno la condizione che vivono per vergogna, paura, incapacità di reagire, sensi di colpa. Nella maggior parte dei casi la donna risulta essere già stata vittima di pregressi maltrattamenti, taciuti. Infatti, il femminicidio costituisce, spesso, l’atto finale di un percorso di vessazioni, molestie, atti persecutori, violenze, che accompagnano per anni le vittime, senza che la comunità, né le istituzioni riescano a coglierne la gravità, né a fornire adeguati strumenti di prevenzione e di uscita.

Pertanto, l’autore del delitto non è quasi mai mosso da un raptus, ma è capace di autodeterminarsi in maniera consapevole e colpevole. Solo nel 9 per cento circa dei casi, le violenze subite dalla donna risultano essere state, prima della sua uccisione, denunciate alle forze dell’ordine. Ciò significa che nel 90 per cento dei casi, le donne non denunciano, o perché non hanno la consapevolezza che i fatti che vivono costituiscono violenza, o perché tendono a minimizzare, anche a causa della persistenza nella società di residui culturali che mitizzano la superiorità e la forza maschile e danno prevalenza alla conservazione dell’unità familiare ad ogni costo; o perché regna una generale sfiducia nella giustizia, una percezione diffusa che le reti sociali della prevenzione a sostegno delle vittime siano inadeguati e insufficienti; o perché si è fatta strada addirittura la convinzione che denunciare non serve, perché lo Stato non offre un’efficace tutela alla donna e che è addirittura pericoloso in quanto la vittima si espone al rischio di ritorsioni o violenze ancora più gravi.

Fenomeno strettamente connesso al femminicidio è quello delle vittime secondarie, i figli, che dalla letteratura scientifica vengono chiamati orfani speciali, perché perdono nello stesso momento entrambi i genitori: la madre, che viene uccisa, e il padre, che viene processato e sottoposto a misure preventive e/o coercitive. La cronaca ne parla, se ne parla, solo a ridosso del verificarsi del femminicidio e solo come vittime collaterali e indirette. In Italia, negli ultimi 15 anni, questi figli orfani speciali hanno raggiunto il numero di 1628. Da una ricerca condotta dalla Seconda Università di Napoli, che ha raccolto le interviste di 123 di loro, è emerso che l’85% di essi è presente durante l’omicidio della madre e l’81% ha assistito a episodi precedenti di violenza in casa.

Alla luce di questi dati, sempre più allarmanti, e allo scopo di rendere più rapide le indagini sui casi di violenza sulle donne, il Parlamento ha approvato la legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice rosso, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, entrata in vigore il 9 agosto u.s., che intende rafforzare gli strumenti introdotti dai precedenti interventi normativi a partire dal 2009 e persegue gli obiettivi di garantire l’immediata instaurazione del procedimento penale per i reali di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza e di accelerare i tempi di conclusione dei processi.

A livello sostanziale, la riforma introduce all’interno del codice penale quattro nuovi reati quali la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la costrizione o induzione al matrimonio, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd. Revenge Porn, la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Risultano, inoltre, inasprite le sanzioni previste per i delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di stalking, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo. In relazione alla violenza sessuale, viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela dagli attuali 6 mesi a 12 mesi e viene modificata la disciplina delle circostanze aggravanti per i delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di omicidio.

A livello processuale, è stata accelerata la procedura per l’adozione dei provvedimenti di protezione delle vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale. Al riguardo, si prevede un avvio più veloce del procedimento penale, il dovere della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale la notizia di reato, il dovere del pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, nelle ipotesi di delitti per violenza domestica o di genere (prorogabile esclusivamente in caso di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini e nell’interesse della persona offesa), il dovere di svolgere gli atti di indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria senza ritardo. E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo che il giudice possa controllarne il rispetto attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici come il braccialetto elettronico ed è stato ricompreso, tra i delitti che permettono l’applicazione di misure di prevenzione, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019) ha incrementato di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; ha posto il divieto, per il triennio 2020-2022, per lo Stato e per gli enti previdenziali di aggredire i beni ereditari trasmessi ai figli minori dall’autore di un delitto di omicidio nei confronti del partner e ha modificato, agevolandole, in relazione al medesimo delitto, le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati; ha incrementato di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.

Infine, in questo quadro normativo, non può essere sottaciuta la fondamentale importanza – in un’ottica di lungo periodo – delle politiche di prevenzione. Queste devono essere finalizzate alla diffusione di una cultura che riesca a rafforzare la consapevolezza nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; alla sensibilizzazione dei mass media per la realizzazione di una comunicazione rispettosa della figura femminile; al rafforzamento della rete di sostegno per le donne vittime di violenza.

Fondamentale, al riguardo, è il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, perché la formazione deve essere rivolta a tutti i soggetti che entrano in contatto con i fatti di violenza di genere: psicologi, assistenti sociali, forze dell’ordine, avvocati, medici e perché è estremamente importante che tutte le figure professionali con le quali la donna entra in contatto siano tra loro coordinate e lavorino in squadra.

In conclusione,

la diffusione della cultura di genere deve essere rivolta ai primi nuclei di società naturale, famiglie e scuole, e quindi soprattutto alle giovani generazioni, futuro della nostra società.

La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione del 2015 (l.n.107) ha sancito l’obbligo per le scuole di inserire nel piano triennale dell’offerta formativa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli studenti, dei docenti e dei genitori. Se infatti è vero che sono stati compiuti rilevanti passi avanti nell’ambito del contrasto al fenomeno e che sono stati raggiunti moltissimi risultati positivi in ottica di parità di genere, dobbiamo avere la consapevolezza che il principio di uguaglianza, la libertà e la dignità personale, consacrati nella nostra Carta costituzionale, rischiano di essere minati tutti i giorni da una cultura diffusa che ancora mitizza la superiorità del sesso maschile rispetto a quello femminile e che sembra, talvolta, aver dimenticato che la loro conquista sia costata tante vite e tante lotte. Non devono essere mai dati per scontati, quindi, ma al contrario vanno difesi giorno per giorno. Come diceva uno scrittore dell’antica Roma, Publilio Sirio: “metuendum semper esse scias, quem tutum velis” (se vuoi vivere sicuro, sta sempre in guardia).

Silvia D’Oro

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Leggi anche ...

++++

Il grido di dolore della conduttrice radiofonica ed opinionista televisiva Emanuela Falcetti: “Qualcuno mi spieghi perché le bombole per l’ossigeno in molte zone d’Italia si...

Esteri

“I vaccini a mRNA contro il Covid-19 potrebbero essere pericolosi a lungo termine?”. Per trovare una risposta alla domanda che si stanno facendo in...

In evidenza

Oggi in apertura di seduta, prima delle comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo, il presidente della Camera Roberto Fico ha...

CULTURA

E’ la svendita di un patrimonio architettonico e artistico inestimabile, un altro tassello del depauperamento del patrimonio capitolino. Palazzo Odescalchi, una delle espressioni più...

Copyright © 2015 EcodaiPalazzi.it